I verbali redatti per violazioni del codice della strada, nel caso in cui le stesse non siano state immediatamente contestate al trasgressore all’atto dell’accertamento (mediante consegna del verbale) e non sia stato effettuato il pagamento con importo ridotto del 30%, devono essere notificati entro il termine di 90 giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla residenza dell’intestatario del veicolo risultante dagli archivi del Dipartimento per i trasporti terrestri (Motorizzazione civile) o del Pubblico registro automobilistico (PRA).
Dal mese di agosto il Comune di Terni, per le violazioni al vigente Codice della Strada, ha aderito alla Piattaforma Notifiche Digitali che permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi, raggiungendoli attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890).
Al link SEND (notifichedigitali.it) è possibile trovare l’indicazione dei “TERMINI E CONDIZIONI D’USO”
Se l’utente non ha una PEC registrata, la notifica del verbale sarà effettuata nella tradizionale modalità cartacea, in quest'ultimo caso, all’atto del pagamento del verbale, la somma dovuta è automaticamente aggiornata con l’addebito delle relative spese postali, che variano in base al CAP di destinazione.
Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento con la riduzione del 30 % dell’importo minimo edittale della sanzione pecuniaria (ma non delle eventuali spese di notifica). Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento della sanzione al minimo edittale.
Dopo il 61° giorno l’importo è raddoppiato, ovvero il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.
Detto pagamento può essere effettuato:
La ricevuta di pagamento va conservata per 5 anni.
In caso di obiettiva e documentata difficoltà economica, e se la sanzione supera l'importo di € 200,00, entro 30 giorni dalla contestazione/notifica si può chiedere la rateizzazione del pagamento dovuto, rivolgendosi all’Unità Operativa Servizi Contravvenzionali.
Il trasgressore o gli altri responsabili in solido destinatari del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento agevolato con la riduzione del 30% o il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notifica) possono proporre alternativamente:
E’ fatto obbligo al proprietario del veicolo, persona Fisica o Giuridica o altro obbligato in solido, nel caso in cui sia stato proposto ricorso alle autorità competenti, comunicare i dati del documento di guida riferiti al conducente (Cass.Civile, Sez.II – Sentenza n° 17348 del 08/08/2007, Cass. Civile, Sez.II, Sentenza n. 11811 del 14/05/2010, Cass. Civile, Sez..II, Sentenza n.22881 del 10/11/2010).
MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE - Art. 126 bis D. Lgs. n. 285/1992
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