Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autentica della copia può essere effettuata oltre che dal funzionario competente che ha redatto o emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, da un notaio o cancelliere. Si ottiene esibendo il documento originale, la fotocopia dello stesso ed un documento di identità valido.
L'autenticazione è rilasciata in bollo o in carta semplice secondo l'uso per cui viene richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo.
Le copie autenticate dei documenti depositati presso altri Enti o Uffici sono rilasciate dagli stessi (Università, ecc).
La copia di documenti che attestano fatti che restano immutati nel tempo, come ad esempio i titoli di studio, è illimitata.
In caso diverso la validità è limitata a 6 mesi.