In attuazione della direttiva2004/38/CE relativa al diritto dei/delle cittadini/e e dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell’Unione stessa, è stato emanato in data 6 febbraio 2007 il Decreto Legislativo n.30.
Il decreto prevede che per i/le cittadini/e comunitari/e, a decorrere dall’11 aprile 2007,nel caso vogliano vivere in Italia, è necessaria l’iscrizione anagrafica.
Secondo la nuova normativa, i/le cittadini/e dell’Unione Europea possono soggiornare nel nostro paese fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità,” salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio rilasciato dal loro Paese”.
Lo stesso diritto è esteso ai loro familiari non comunitari, purché abbiano un passaporto valido.
Per un periodo superiore ai tre mesi potranno soggiornare i lavoratori autonomi o subordinati, gli studenti e le studentesse e chiunque abbia risorse sufficienti per non pesare sull’assistenza sociale e sia in possesso di un’assicurazione sanitaria.
Anche in tale caso il diritto di soggiorno è esteso ai componenti del nucleo familiare.
Per questi/e cittadini/e è necessaria l’iscrizione anagrafica. (Vedere scheda del servizio Residenza Cambio).
Il/La cittadino/a dell’Unione Europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per un periodo di tempo corrispondente a cinque anni in Italia, può richiedere al Comune di residenza un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.
La continuità del soggiorno non è comunque interrotta da assenze inferiori ai sei mesi l’anno o di durata superiore se dovute a obblighi militari oppure fino a dodici mesi continuativi per motivi quali gravidanza e maternità studio, distacco per motivi di lavoro.
La categoria dei familiari cui viene esteso il medesimo diritto, ovvero quello dell’iscrizione anagrafica, è piuttosto estesa:
- il coniuge;
- il/la partner che abbia contratto con il/la cittadino/a dell’Unione Europea “un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro”;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico (figli e figlie);
- ascendenti diretti (padre e madre) a carico e quelli del coniuge o del partner.
Occorre presentare una richiesta allegando la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa od altra documentazione comprovante il regolare soggiorno (Assistenza sanitaria ecc.).
La richiesta può essere inoltrata al comune di Terni scegliendo una delle seguenti modalità:
D. Lgs 6/02/07 n. 30
Contatti
Per orientamento ed informazioni sullo svolgimento del procedimento, telefonare ai seguenti numeri presso il competente Ufficio Anagrafe: 0744/549289 - 0744/549278 - 0744/549965 - 0744/549749.