I certificati anagrafici sono rilasciati PREFERIBILMENTE in via telematica.
Sono attivi i servizi di rilascio certificazione on line attraverso il link http://www.comune.terni.it/certificati.
Si potranno scaricare i certificati anagrafici on - line in maniera autonoma e GRATUITA, sia per proprio conto che per un componente della propria famiglia anagrafica attraverrso il portale dell'ANPR-Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, al link: https://www.anpr.interno.it/>SERVIZI AL CITTADINO
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, CIE - Carta di Identità Elettronica, CNS).
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.
Chi non è in grado di accedere ai servizi on - line può recarsi direttamente presso:
Solo per le certificazioni storiche rivolgersi all’Anagrafe Centrale - Corso del Popolo, 30.
Per accedere al servizio è necessario richiedere le credenziali tramite spid.gov.it
Tutti i cittadini residenti e non residenti possono richiedere on line i certificati di Anagrafe.
I certificati on line non sono soggetti ai diritti di segreteria.
I certificati di nascita sono disponibili on line, per i nati a Terni dal 1996.
I certificati di morte sono rilasciabili solo se il deceduto, in vita, faceva parte dello stesso stato di famiglia del richiedente.
N.B. Per ottenere il rilascio della certificazione on line - e comunque anche agli sportelli anagrafici - il cittadino straniero residente, deve prima aver regolarizzato la sua posizione anagrafica attraverso la presentazione del permesso di soggiorno in corso di validità - rilasciato dalla competente Questura - presso gli Uffici Anagrafici di Corso del Popolo,30 o inviandolo tramite mail
Ogni cittadino, per se e per un componente della propria famiglia anagrafica, può richiedere:
Si ricorda a tutti gli utenti che a partire dal 1 gennaio 2012 (ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183) le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Inps, Agenzia Entrate, Scuole, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni. Tali Enti, infatti, devono accettare l'autocertificazione resa dal cittadino. Dal 15 Settembre 2020, inoltre, anche le istituzioni private (banche,...) sono tenute ad accettare l'autocertificazione resa dal cittadino (ai sensi dell'art. 30 bis d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020).
Se richiesti allo sportello le certificazioni anagrafiche sono soggette all'applicazione della marca da bollo amministrativa da € 16,00 + € 1,00 per i diritti di segreteria ad eccezione dei casi di esenzione espressamente previsti dalla legge (allegato B) del D.P.R. 642/1972.
L'utilizzo dei certificati rilasciati in esenzione da bollo per fini diversi da quelli indicati equivale ad evasione fiscale. Ai sensi del D.P.R. N. 642/1972 anche l'utente e il destinatario finale del documento sono solidalmente responsabili.
I certificati di Stato Civile sono esenti. Per i certificati esenti da bollo occorrono € 0,50 per i diritti di segreteria.
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo).
I certificati anagrafici hanno una validità di 3 mesi. I certificati scaricati online non possono essere prodotti all'estero, in quanto non è possibile la legalizzazione della firma in Prefettura.
D.P.R. 223/1989 Regolamento angrafico e D.P.R. 28/12/00 n. 445. Legge n.183/2011, D.L. 76/2020 convertito in legge N. 120/2020.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 ovvero autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Alle Pubbliche Amministrazioni e' fatto divieto di richiedere certicati.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
0744/549267