Per qualsiasi progetto di opere la cui esecuzione ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sussiste l’obbligo dei soggetti interessati di avviare un’istanza e sottoporre l’intervento a valutazione da parte dell’ente competente (regione o comune), affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e ne sia rilasciata la relativa autorizzazione. Inoltre gli stessi soggetti hanno l’obbligo di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04, l’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per l’esecuzione di ogni tipo di intervento edilizio che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. L'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall'art. 146 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio e, per gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato, dal DPR n.31/2017
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